Il Giudice deve sempre assegnare termine alla parte costituitasi con una procura alle liti nulla o inesistente

Il Giudice deve sempre assegnare termine alla parte costituitasi con una procura alle liti nulla o inesistente
25 Novembre 2020: Il Giudice deve sempre assegnare termine alla parte costituitasi con una procura alle liti nulla o inesistente 25 Novembre 2020

La sentenza n. 23958/2020 della Corte di Cassazione ha analizzato la portata del dato normativo di cui all’art. 182, co. 2, c.p.c., alla luce della riforma intervenuta nel 2009. 

La novella ha sostituito la precedente locuzione “può assegnare” nel perentorio “assegna”. Ciò porta a pensare che, in caso di rilievo ex officio iudicis dell’irregolarità della procura alle liti, questi abbia l’obbligo, e non più la mera facoltà, di assegnare alla parte termine per porvi rimedio. 

Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte afferma che il dato letterale della disposizione secondo la quale il Giudice assegni alla parte il termine per provvedere alla sanatoria dei vizi della procura faccia riferimento anche al caso in cui questa sia del tutto mancante. Diversamente, continua la Corte, non avrebbe alcuna logica spiegazione il richiamo testuale del dispositivo in cui si fa riferimento all’assegnazione del termine alternativamente per il “rilascio della procura o per la rinnovazione della stessa”. 

L’attuale formulazione dell’art. 182, co. 2, c.p.c. farebbe, dunque, cadere la distinzione tra nullità ed inesistenza della procura, attribuendo al Giudice il potere, da esercitarsi obbligatoriamente, di porre rimedio anche alle ipotesi di assenza della procura. 

Secondo gli Ermellini, l’intento del legislatore con la riforma del 2009 risponde ad un’esigenza di economia processuale, evitando il proliferare di giudizi a seguito di pronunce di rito che dichiarano nullità/inesistenza della procura, conformandosi, in tal modo, ad una visione meno formalistica del processo.

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